Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Incarichi di collaborazione o consulenza - art. 15 del D.Lgs. 33/13

Dall'anno 2017

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale, secondo le modalità sancite dalla legge, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’Assessore Regionale per le Attività Produttive e dall’Assessore Regionale per l’Economia.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.

2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della L.R. n. 4/2010, alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale.

2. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell’attività di verifica.

3. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e di documenti amministrativi e contabili. Ugualmente sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

5. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile riferite ai sindaci delle società per azioni.

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Con Decreto n° 1593 del 01-09-2021 è stato nominato il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.

Decreto Assessoriale n. 963/10.S del 25-07-2022 per la nomina a Presidente del Collegio dei Revisori Straordinario

Pertanto attualmente il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti risulta così composto:

Nominativo  Carica  Designato da  Curriculum Vitae Presa d'atto Dichiarazione svolgimento altri incarichi

Dott.ssa Maria Gabriella Innaimi

Presidente

Assessorato reg.le Attività produttive

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Dott. Carlo Domenico Turriciano

Componente Assessorato reg.le Attività produttive Leggi Leggi Leggi

Dott.ssa Maria Rita Lo Iacono

Componente

Assessorato reg.le Attività produttive

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Ultima modifica: Mercoledì 26 Ottobre 2022