Giovedì 21 Novembre 2024
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20 dicembre 2006
Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.
20 dicembre 2006
Perché i dati anagrafici sono considerati elementi essenziali degli effetti cambiari solo dal 29 dicembre 2002. Ciò comporta che le cambiali tratte e i vaglia cambiari, emessi da tale data, per essere protestabili devono essere completi di:
20 dicembre 2006
Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.
20 dicembre 2006
Alla richiesta di cancellazione (in bollo), sottoscritta dal soggetto protestato, va allegato l'effetto quietanzato con relativo atto di protesto. All'atto del deposito della domanda vanno versati i diritti di segreteria. Dopo la cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
Procedura adottata dalla Camera di commercio di Bergamo.
20 dicembre 2006
Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.
20 dicembre 2006
Si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:
20 dicembre 2006
È bene che presenti al più presto la richiesta di cancellazione affinché, compatibilmente con i tempi richiesti per l'istruttoria e quelli per la pubblicazione dei protesti, si possa evitare l'iscrizione.
20 dicembre 2006
Deve presentarla alla Camera di Commercio di Milano in quanto la richiesta di cancellazione va sempre inoltrata alla Camera che ha pubblicato il protesto.
20 dicembre 2006
Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio protesti presente in ogni Camera di commercio italiana.
14 settembre 2011
Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.