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FAQ

Registro protesti

20 dicembre 2006

 

Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.

20 dicembre 2006

 

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

Certificati di origine

[2 gennaio 2013] Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”. È importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.

2 gennaio 2013 - No. È possibile rilasciare un solo originale per spedizione e più copie.

2 gennaio 2013

 

Si. Sul certificato dovrà essere apposta la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA” . E’ importante che la fattura proforma sia numerata e datata.

2 gennaio 2013 - No, il formulario è solo cartaceo. E’ possibile inviare telematicamente le richieste di emissione del C.O. previa iscrizione al servizio web.

Albi, ruoli e registri

[6 ottobre 2010] Il REC non esiste più però, per poter iniziare l'attività di commercio di prodotti alimentari e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è ancora necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale (pdf) per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma (pdf) di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

La verifica dei requisiti morali e professionali è effettuata dal Comune competente per territorio.

[19 giugno 2007] No, al momento non esiste alcun albo o ruolo per gli amministratori di condominio.

Ruolo degli agenti e rappresentanti

[18 giugno 2010] Nella pagina Modifiche, trasferimenti e cancellazioni trova le informazioni dettagliate per la procedura da seguire sia nel caso di trasferimento all'interno della stessa provincia sia che abbia trasferito la residenza in un'altra provincia.