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FAQ

Registro protesti

20 dicembre 2006

 

Nella comunicazione relativa all'esito della domanda inviata dalla Camera sono indicate anche le modalità per il ritiro dei titoli.

20 dicembre 2006

 

Si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:

  • la certificazione rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato;
  • la dichiarazione dell'Ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato.

20 dicembre 2006

 

Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.

14 settembre 2011

 

Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della l. 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.

20 dicembre 2006

 

Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.

20 dicembre 2006

 

Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:

  • l'errore nell'indicazione del debitore;
  • l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
  • l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.

La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.

Certificati di origine

2 gennaio 2013 - Sulla pagina web camerale dedicata ai certificati di origine.

2 gennaio 2013 - E’ possibile ritirare i moduli dei C.O. presso la propria CCIAA (quella nella cui provincia l’impresa ha sede o unità locale).

Ruolo degli agenti e rappresentanti

[6 ottobre 2010] Il d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla legge n. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione sono state stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ruolo dei periti ed esperti

[19 giugno 2007] No, l'iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.