DINIEGO IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI DI IMPORTO RESIDUO FINO A €.1.000,00, EX ART. 1 COMMI 222-230 LEGGE DI BILANCIO 2023 (N. 197/2022) - PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL COMMA 229
Ravvisata l’opportunità di esercitare la facoltà posta dal richiamato comma 229 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ed evitare l’annullamento automatico dei crediti a ruolo, fino ad € 1.000,00 per sanzioni ed interessi compresi quelli di mora, questa Camera, conseguentemente alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n° 1 del 26-01-2023, comunica di non applicare, ai sensi del sopracitato articolo della Legge 197 del 29/12/2022, l’annullamento automatico disposto dai commi 227 e 228 (cd. “annullamento parziale”) operante per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’Art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresi quelli di cui all’Art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
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