Giovedì 21 Novembre 2024
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Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale - Apertura del sistema - Primo popolamento
1. Inquadramento normativo.
Com’è noto, l’art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ex art. 13 disp. alt. c.p.c., e all’albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
A sua volta, l'art. 24-bis disp. att. op.c., come introdotto dalPart. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. I497nrevede l’istituzióne presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. In tale elenco nazionale confluiscono automaticamente le annotazioni dei provvedimenti di nomina; e deve essere accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici (PSTÌ del Ministero della giustizia.
Con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, infine, è stato approvato il Regolamento concernente Tindividuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e Taggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufiìcio.
2. Entrata in vigore della disciplina.
Sia la norma primaria che il citato regolamento ministeriale, stabiliscono che la tenuta con modalità informatica degli albi ed elenchi sia regolata in conformità alle specifiche tecniche adottate dal Direttore generale della DGSIA di questo Dipartimento.
In data 5 dicembre 2023 è avvenuta la pubblicazione delle ridette specifiche tecniche sul sito internet del Ministero della giustizia e, pertanto, decorsi trenta giorni dalla citata pubblicazione ai sensi deipari. 16-novies, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, le disposizioni sulla tenuta informatica degli albi CTU e degli albi dei periti saranno efficaci a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.
3. Il Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale.
Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU. periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
L’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.1 sistemi civili (SICTD, SIECIC, SIGP, CONSOLLE MAG) sono stati adeguati al fine di poter colloquiare con il suddetto Portale.
4. Iscrizioni all’albo informatico.
In base all’art. 16-novies, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, i soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi CTU e periti in modalità informatica sono_già iscritti nei medesimi albi, inseriscono i .propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche lècnfchè adottate dal OG DGSÌA,entro jl termine perentorio^dTnovanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche tecniche.
Ancora, ai sensi dell’art, 10 del d.m. n. 103 del 2023, i professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all'albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengonoj'iscrìzione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria dì appartenenza o di una diversa categoriaTallegando all istanza da inoltrare telcmaticamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale.
Dunque, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024. dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.
I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, che coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia.
A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli albi CTI) e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituti in ogni tribunale.
In forza delPart. 5, comma 10, del d.m. n. 103 del 2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente neirarco di due finestre temoorali, comprese Luna tra il l°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.