Domenica 24 Novembre 2024
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La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio, prevista dal DL 23/2020, si applica in base al calo di fatturato separatamente per i mesi di marzo e aprile.
Per le startup e Partite IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 non è richiesto tale requisito, come esplicato nel messaggio INPS 1754/2020 che contiene le regole applicative delle norme previste dall’art. 18 del Decreto Liquidità Imprese.
Lo slittamento al 30 giugno, in un’unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate, è previsto per i contributi di imprese e Partite IVA con fatturato o compensi fino a 50 milioni di euro ed un calo di fatturato pari almeno al 33% in marzo e aprile.
L’INPS specifica che la riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificata distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile.
Quindi sarà possibile applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese: adesempio, se i ricavi si sono ridotti del 25% nel mese di marzo e del 35% nel mese di aprile, non c’è diritto all’agevolazione nel mese di marzo mentre si applica la sospensione dal pagamento dei contributi nel mese di aprile.
La legge prevede il beneficio contributivo anche per imprese e autonomi costituiti dopo il 31 marzo 2019 ed in questo caso non è richiesta la diminuzione di fatturato.
Il documento di prassi contiene le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens per le diverse categorie di aventi diritto.
Per artigiani e commercianti è stata annunciata una circolare di prossima pubblicazione. Per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo Settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, si attendono istruzioni ad hoc.