Mercoledì 11 Dicembre 2024
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Il Decreto Legge 10/05/2023 n. 51 “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” convertito in Legge 03/07/2023 n. 87 ha prorogato i termini di pagamento del diritto annuale.
La proroga della scadenza dei termini di pagamento, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per i soggetti che:
1. adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.
Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Nella Tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20-07-2023:
GIORNO DI VERSAMENTO |
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE: CON % DI MAGGIORAZIONE |
ENTRO IL 20-luglio-2023 |
SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |
21 luglio 2023 |
0,0364 |
22 luglio 2023 |
0,0727 |
23 luglio 2023 |
0,1091 |
24 luglio 2023 |
0,1455 |
25 luglio 2023 |
0,1818 |
26 luglio 2023 |
0,2182 |
27 luglio 2023 |
0,2545 |
28 luglio 2023 |
0,2909 |
29 luglio 2023 |
0,3273 |
30 luglio 2023 |
0,3636 |
31 luglio 2023 |
0,4 |
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.