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Si può chiedere la cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto anche per gli assegni?

Inviato da gruppo.siti@in… il Lun, 12/24/2018 - 00:27

20 dicembre 2006

 

No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.

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