Sabato 23 Novembre 2024
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Tipo di procedimento: procedimenti d'ufficio
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Area Anagrafica
Responsabile di procedimento
Dott. Giuseppe Cassisa - Tel. 0923/876289
email: giuseppe.cassisa@tp.camcom.it
PEC: registro.imprese@tp.legalmail.camcom.it
Responsabile di provvedimento
Giudice del Registro Imprese
Responsabile con poteri sostitutivi in caso di inerzia
Segretario Generale - Dott. Diego Carpitella
Breve descrizione del procedimento
Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004
Uffici, orari e recapiti per le istanze
Struttura Diritto Annuale Tel. 0923/876321
email: domenica.costanza@tp.camcom.it
PEC: diritto.annuale@tp.legalmail.camcom.it
Ricevimento presso gli uffici al pubblico della sede di Trapani - Corso Italia n° 26 (Vedi la pagina di riferimento)
Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti in corso
Telefonicamente, tramite posta elettronica ordinaria e ricevimento in ufficio
Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
Procedimenti d'ufficio
Termine di conclusione
Termine per la trasmissione degli atti al Tribunale: 30 giorni dalla data di notifica dell'ultima delle comunicazioni di avvio del procedimento, ovvero 45 giorni dall'affissione della notizia nell'Albo camerale in caso di irreperibilità presso la sede dell'impresa
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Tipo di provvedimento finale
Decreto di cancellazione d'ufficio del Giudice del Registro delle Imprese
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 247/2004
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO:
l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dal regolamento camerale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Trapani.
TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
contro il decreto del Giudice del Registro, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro (Art. 2192 Codice Civile).
Pagine di riferimento